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LEGGI
REGIONALI
in materia di cartografia e sistemi informativi territoriali
Regione
PIEMONTE
LEGGE
REGIONALE N. 48 DEL 12-10-1977
REGIONE PIEMONTE
Formazione della cartografia regionale di base
Fonte: BOLLETTINO
UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE
N. 44 del 2 novembre 1977
ARTICOLO 1 Finalità
della legge
La Regione Piemonte provvede a:
1) costituire l' archivio storico carto - fotografico regionale per rilevare
le principali trasformazioni intervenute a partire dall' inizio del secolo,
ai fini della conoscenza scientifica del territorio e degli insediamenti;
2) formare la cartografia di base, tecnica e tematica, ai fini delle operazioni
di analisi, progettazione ed esecuzione di interventi sul territorio, codificandola
in un omogeneo sistema di rapporti di riduzione, oltrechè di segni e
simboli per la rappresentazione cartografica;
3) coordinare le iniziative foto - cartografiche già assunte da Enti
locali e da consorzi pubblici, riconducendo ad un progetto organico e ad un
unico servizio tutte le operazioni cartografiche di base e le loro essenziali
elaborazioni tematiche;
4) curare l' archivio dei disegni originali, delle matrici su supporto lucido
e su pellicola fotografica e delle fotoincisioni su metallo delle varie carte
geo - fotografiche e di quant' altro attiene ai procedimenti di riproduzione
fotomeccanica delle stesse;
5) curare la stampa delle carte predisposte e la loro distribuzione e cessione
ad Enti pubblici e privati;
6) predisporre, a richiesta degli Enti locali e degli Enti pubblici in genere,
eventuali carte fuori serie, sia di base che tematiche;
7) avviare il processo di codificazione e memorizzazione delle informazioni
geo - topografiche per la costituzione di un sistema automatico di informazione
e di elaborazione relativo ai dati essenziali di uso del suolo e di infrastrutturazione
del territorio;
8) curare il permanente aggiornamento del sistema cartografico regionale, anche
in connessione con i programmi delle altre regioni e di quello nazionale.
Per ognuna delle operazioni anzidette è garantito il rispetto della disciplina
statale sulla materia, contenuta nella legge 2 febbraio 1960, n. 68, con particolare
riguardo alle disposizioni concernenti la produzione di documenti cartografici
da parte di organismi non statali, oltrechè le disposizioni relative
all' esecuzione ed alla diffuzione dei rilevamenti aerofotogrammetrici contenute
nel RD 22 luglio 1939, n. 1732.
ARTICOLO 2 Progetto
generale del sistema cartografico
Entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale
presenta al Consiglio per l' approvazione, il progetto generale del sistema
cartografico regionale, di cui al numero 2) dell' art. 1, contenente:
a) le caratteristiche tecniche essenziali della serie delle carte tecniche nei
rapporti di riduzione compresi tra l' 1: 100.000 e l' 1: 1.000 per la realizzazione
del sistema cartografico regionale;
b) un quadro organico delle principali carte tematiche da realizzare;
c) il progetto esecutivo del servizio cartografico, contenente l' indicazione
delle principali attrezzature e del personale, i costi d' impianto e di gestione,
i tempi di attuazione.
Per la formazione del progetto generale di cui al comma precedente la Giunta
provvede a mezzo della commissione di cui all' art. 5.
La Giunta regionale predispone, entro un anno dall' entrata in vigore della
presente legge, il programma per la codificazione e la memorizzazione delle
informazioni geo – topografiche di cui al numero 7) dell' art. 1, con
i relativi preventivi di impianti, di spesa e di strutture.
Il programma è sottoposto all' approvazione del Consiglio regionale.
Al progetto generale di cui al primo comma possono essere apportate dalla Giunta
regionale periodiche revisioni ed integrazioni da approvarsi con deliberazione
del Consiglio.
Per l' attuazione del progetto generale è annualmente predisposto dalla
Giunta, sentita la Commissione di cui al successivo art. 5, un programma esecutivo
specificante le operazioni previste nell' anno.
ARTICOLO 3 Programma
di primo intervento
In attesa della formazione e dell' attuazione del progetto generale la Giunta,
sentita la Commissione consiliare competente, predispone ed attua con propria
deliberazione un programma di primo intervento contenente le modalità
operative per:
a) avviare immediatamente la costituzione degli archivi, di cui ai numeri 1)
e 4) dell' art. 1, e per il coordinamento delle iniziative di cui al numero
3) dello stesso articolo;
b) formare una prima serie di carte di primo impiego nel rapporto 1: 2.000,
1: 5.000 o 1: 10.000 allo scopo di agevolare la formazione o la revisione dei
piani regolatori comunali e intercomunali per i Comuni ammessi a contributo
ai sensi della legge regionale 23 maggio 1975, n. 34, modificata con legge 7
giugno 1976, numero 31, secondo le modalità di cui al successivo articolo
4;
c) impostare la formazione del programma generale di cui all' art. 2, corredandolo
con adeguati studi, stime e sperimentazioni;
d) provvedere all' impianto di un primo nucleo del servizio cartografico di
cui all' art. 2, lettera c), con relative attrezzature tecniche per far fronte
ai compiti di cui alle lettere a) e b) del presente comma.
ARTICOLO 4 Carte
di primo impiego
Il programma di primo intervento, destinato ai territori interessati dai piani
urbanistici dei Comuni di cui all' art. 3, lettera b), provvede:
a) all' aggiornamento delle mappe catastali relative agli insediamenti urbani
ed al territorio contiguo;
b) all' integrazione delle rappresentazioni piane suddette con informazioni
altimetriche;
c) alla mosaicatura, omogeneizzazione grafica ed impaginazione su griglia di
coordinate per la formazione delle carte di base, nel rapporto 1: 2.000, degli
insediamenti urbani e dei territori di loro pertinenza;
d) alla formazione di carte di riferimento nel rapporto 1: 5.000 o 1: 10.000
impostate su griglia regionale e da realizzare a quadranti anche discontinui
utilizzando carte in tutto o in parte preesistenti anche in scale diverse, opportunamente
integrate o omogeneizzate.
ARTICOLO 5 Commissione
cartografica regionale
Per l' attuazione del progetto generale del sistema cartografico con compiti
di consulenza tecnica alla Giunta ed al servizio cartografico regionale, è
istituita la Commissione cartografica, formata da:
a) gli Assessori regionali del Dipartimento organizzazione e gestione del territorio,
di cui uno con funzioni di Presidente;
b) otto funzionari, designati dalla Giunta regionale;
c) un rappresentante dell' Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte( ESAP);
d) il Direttore del servizio cartografico regionale;
e) un funzionario designato dall' Istituto Geografico Militare;
f) un funzionario designato dall' Ufficio Tecnico Erariale;
g) sette esperti, designati dal Consiglio regionale con voto limitato a 4 nominativi,
di cui almeno tre professori universitari, uno di topografia, uno di cartografia
tematica e uno di geografia.
Spetta alla Commissione formulare proposte per il programma annuale esecutivo
del progetto generale del sistema cartografico, ed esprimere pareri sulla sua
attuazione oltrechè sul tariffario di cui all' art. 7.
La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale
e dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio regionale.
ARTICOLO 6 Compiti
degli Enti locali
I Comuni, singoli ed associati, le Comunità Montane, le Province, i Comitati
Comprensoriali, le Aziende Municipalizzate operanti sul territorio fanno capo,
per quanto concerne la domanda cartografica, alla Regione, che ne coordina le
esigenze e provvede alla relativa fornitura, nell' ambito del programma annuale
di cui alla lettera b) del primo comma dell' art. 2 e secondo le modalità
di cui all' art. 7. Spettano agli Enti locali, nell' ambito delle proprie competenze
in materia urbanistica, le operazioni di continuo aggiornamento delle carte
alla scala 1: 2.000, con la traduzione grafica su di esse delle trasformazioni
urbanistiche che via via sono realizzate sul territorio. Al fine della formazione
delle carte di primo impiego di cui al precedente art. 3, i Comuni con popolazione
superiore a 10.000 abitanti provvedono direttamente entro 90 giorni dall' entrata
in vigore della presente legge all' aggiornamento delle carte 1: 2.000 degli
insediamenti urbani, mentre i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti
possono avvalersi degli Uffici tecnici consortili o convenzionarsi con le Comunità
Montane e con le Amministrazioni Provinciali. I Comuni e le Province sono tenuti
a trasmettere all' archivio storico regionale di cui all' art. 1, numero una
copia dei documenti fotografici e cartografici di interesse scientifico.
A tal fine, i Comuni e le Province predispongono, entro un anno dall' entrata
in vigore della presente legge, un completo inventario del materiale cartografico,
concernente il territorio e gli insediamenti urbani contenuto negli archivi
e nelle collezioni pubbliche e private e lo trasmettono all' ufficio cartografico
regionale.
ARTICOLO 7 Tariffario
La Giunta regionale predispone e aggiorna periodicamente il tariffario per la
vendita a Enti pubblici o a privati delle riproduzioni cartografiche e fotografiche
e per l' esecuzione su commessa esterna di particolari carte tecniche o tematiche
ARTICOLO 8 Disposizioni
transitorie. Coordinamento operazioni in corso
Entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, gli Enti locali,
le Comunità Montane ed i Consorzi che hanno in corso operazioni di rilevamento
aero – fotogrammetrico e di restituzione cartografica ne danno comunicazione
alla Regione, allegando la relativa documentazione.
L' Assessorato competente predispone, a mezzo del Servizio cartografico, le
misure necessarie per un primo coordinamento tecnico.
Entro lo stesso termine di cui al comma precedente, gli Enti locali, le Comunità
Montane ed i Consorzi trasmettono alla Regione il primo elenco delle carte tecniche
esistenti e di uso corrente.
ARTICOLO 9 Disposizioni
finanziarie e contabili
Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge per l' anno finanziario
1977, valutati in 469 milioni, si provvede mediante una quota, di pari ammontare,
della residua disponibilità esistente nel fondo speciale di cui al capitolo
n. 14040 del bilancio per l' anno finanziario 1976, ai sensi della legge 27
febbraio 1955, n. 64.
Nello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1977 sarà
conseguentemente istituito il capitolo n. 3685 con la denominazione: <<
Spese concernenti la formazione della cartografia regionale >> e con lo
stanziamento di 469 milioni.
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con
proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel << Bollettino Ufficiale
>> della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 12 ottobre 1977 |
LEGGE
REGIONALE N. 25 DEL 30-07-1981
REGIONE PIEMONTE
Costituzione dell' Istituto Cartografico Regionale
Fonte: BOLLETTINO
UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE
N. 31
del 5 agosto 1981
Titolo I REGIME GIURIDICO E FINALITA'
ARTICOLO 1
La formazione della cartografia regionale
di cui alla legge regionale 12- 10- 77, n. 48, è elemento costitutivo
del sistema informativo regionale disciplinato dalla legge n. 13 del 15- 3-
1978.
ARTICOLO 2
All' art. 1 della legge regionale 12- 10- 1977, n. 48, sono aggiunti i seguenti
commi: << Le attività e le iniziative di cui al presente articolo
costituiscono strumenti dell' azione di indirizzo e di programmazione della
Regione, che la Regione stessa realizza nell' ambito del sistema informativo
coordinandole con le attività del Csi - Piemonte.
Alla realizzazione delle attività di cui al comma precedente concorrono,
nel quadro del sistema informativo regionale, gli Enti di cui all' art. 6 della
presente legge >>.
ARTICOLO 3
La Regione, per realizzare la finalità di cui all' art. 1 della legge
regionale 12- 10- 77, n. 48, nel quadro del piano regionale di sviluppo e delle
attività di indirizzo di programmazione e di gestione urbanistica di
cui alla legge regionale n. 56/ 77 e successive modificazioni e integrazioni:
- determina, con le modalità di cui agli artt. 3 e successivi della legge
regionale 15- 3- 1978, n. 13, gli specifici obiettivi del sottosistema territoriale
del sistema informativo regionale; - predispone la necessaria dotazione strumentale,
per assicurare un idoneo supporto alle attività di cui alla presente
legge; - si avvale, a mente dell' art. 72 dello Statuto regionale, di una struttura
aziendale, configurata nei termini di cui alla presente legge.
La Regione, in relazione all' attività di cui alla legge regionale 12-
10- 77, n. 48, cura i rapporti con le altre Regioni, con lo Stato e con gli
altri soggetti interessati.
ARTICOLO 4
La Regione Piemonte promuove la costituzione, secondo le norme degli artt. 2328
e seguenti del Codice Civile, di una SpA denominata Istituto Cartografico Regionale
- ICR - a propria prevalente partecipazione, regolata da apposito Statuto, da
approvarsi con deliberazione del Consiglio Regionale.
Con la Regione possono essere soci dell' ICR Enti pubblici territoriali e locali,
Enti pubblici economici, Società pubbliche e private e Aziende di Credito
operanti nella Regione.
L' Istituto Cartografico Regionale opera nell' ambito stabilito dall' art. 72
dello Statuto della Regione, per la realizzazione del sistema cartografico regionale,
così come definito dalla legge regionale 12- 10- 77, n. 48.
Compito dell' ICR è di promuovere la sperimentazione nel campo della
cartografia, di memorizzare le informazioni cartografiche, di guidare e controllare
la produzione di carte tecniche di base e di carte tematiche, affidata a ditte
private, e di concorrere in proprio alla loro produzione, al fine di dotare
gli Assessori e gli Uffici Regionali, l' ESAP, i Comprensori e gli Enti Locali
delle carte a grande e grandissima scala, estese all' intero territorio regionale
ed occorrenti per la pianificazione territoriale ed urbanistica nonchè
per gli interventi settoriali.
L' Istituto Cartografico Regionale, per conseguire i predetti scopi, assume
le iniziative ed effettua le operazioni occorrenti per la realizzazione dei
relativi servizi tecnico gestionali; promuove inoltre, o predispone direttamente,
la formazione del personale tecnico - scientifico per l' uso dei processi tecnologicamente
avanzati propri del settore cartografico.
Esso può inoltre assumere, in quanto compatibile con le finalità
di cui al primo comma dell' art. 3, commesse di lavoro da parte di altri Enti
pubblici o privati. L' Istituto gestisce automaticamente brevetti, licenze e
programmi derivanti dalla sua attività .
Lo stato giuridico - economico del personale assunto è regolato dal contratto
collettivo nazionale delle categorie interessate.
ARTICOLO 5
L' Istituto Cartografico Regionale, per realizzare gli scopi previsti dalla
presente legge, oltre a svolgere attività in forma diretta, può
avvalersi di Enti, Società pubbliche e private, oppure può assumere
partecipazioni.
Gli atti costitutivi, gli statuti e relative modificazioni degli Enti e delle
Società in cui l' ICR assume partecipazione, devono essere trasmessi
alla Regione a cura dell' ICR unitamente alla documentazione di cui al successivo
art. 8.
Titolo II CAPITALE
- FONDI DI GESTIONE ORGANI SOCIALI
ARTICOLO 6
La Regione Piemonte sottoscrive all' atto della costituzione dell' Istituto
Cartografico Regionale la maggioranza assoluta delle azioni ed esercita, nei
casi di aumento del capitale, il diritto di opzione allo scopo di mantenere
tale maggioranza azionaria.
ARTICOLO 7
La Regione Piemonte può con legge autorizzare la prestazione della propria
garanzia ai titoli obbligazionari, emessi dall' ICR, nei limiti dei previsti
stanziamenti di bilancio.
ARTICOLO 8
L' ICR presenta ogni anno alla Regione Piemonte il proprio bilancio redatto
a norma degli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile e una documentata relazione
sull' attività svolta. Presenta inoltre una relazione sugli sviluppi
del sistema cartografico regionale, nonchè il programma delle attività
previste.
Le informazioni relative alle attività , operazioni ed atti dell' ICR
sono fornite ai Consiglieri Regionali a richiesta degli stessi, con le modalità
previste dalle disposizioni del regolamento del Consiglio Regionale attuative
dell' art. 12, comma 3º dello Statuto Regionale.
ARTICOLO 9
La Regione Piemonte, a norma dell' art. 2458 del Codice Civile, nomina direttamente
la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale,
dell' ICR, assicurando la rappresentanza delle minoranze, ai sensi dell' art.
72 dello Statuto Regionale, nella misura di almeno un terzo dei membri da nominare.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente del Collegio
Sindacale devono essere scelti tra i membri di nomina della Regione.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è designato dal Presidente
della Giunta Regionale, sentito il parere della Commissione delle nomine prevista
dall' art. 24 dello Statuto della Regione. Eguale procedura vale per la designazione
del Presidente del Collegio Sindacale. Il Direttore tecnico - amministrativo
e quello di laboratorio sono nominati dal Consiglio di Amministrazione in base
ai requisiti di competenza tecnica.
Titolo III NORME
FINALI DI ATTUAZIONE
ARTICOLO 10
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato a compiere tutti gli
atti necessari per la costituzione dell' ICR secondo le norme dei titoli I e
II.
ARTICOLO 11
La Regione provvede agli oneri di impianto e alle spese connesse allo svolgimento
dell' attività dell' Istituto: - con la quota di capitale azionario sottoscritto
ai sensi dell' art. 6 della presente legge; - con il finanziamento di sue commesse
o di progetti speciali finalizzati, affidati all' ICR, anche su proposta dello
stesso, con deliberazione della Giunta Regionale, per la realizzazione dei programmi
di attività di cui al precedente art. 4, redatti in conformità
dell' ultimo comma dell' art.
4 della legge regionale n. 13 del 15- 3- 1978.
ARTICOLO 12
La Giunta Regionale stipula con l' ICR un contratto di comodato per l' affidamento
dei locali e delle attrezzature per il Servizio Cartografico Regionale.
Con ulteriori atti la Giunta definisce le modalità per l' eventuale integrazione
di locali e di attrezzature da affidare all' ICR sulla base delle necessità
evidenziate nei programmi annuali di cui all' art. 8.
ARTICOLO 13
Per l' erogazione della quota iniziale di capitale azionario da sottoscrivere,
ai sensi dell' art. 6 della presente legge è autorizzata la spesa di
500 milioni.
All' onere di cui al precedente comma si provvede per l' anno finanziario 1981
mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa,
dello stanziamento di cui al capitolo n. 12600 dello stato di previsione della
spesa per lo stesso anno, e mediante l' istituzione, nello stato di previsione
medesimo, di apposito capitolo con la denominazione: << Oneri relativi
alla sottoscrizione della quota iniziale di capitale azionario dell' Istituto
Cartografico Regionale >> e con lo stanziamento di 500 milioni in termini
di competenza e di cassa.
Per il finanziamento delle commesse e dei progetti finalizzati di cui al precedente
art. 11, da definire con programma presentato entro 3 mesi dalla costituzione
dell' ICR è autorizzata per l' anno finanziario 1981 la spesa di L. 200
milioni.
All' onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di
pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui
al capitolo, n. 12500 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno
e mediante l' istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo
con la denominazione: << Oneri per il finanziamento delle commesse e dei
progetti finalizzati affidati all' Istituto Cartografico Regionale >>,
con lo stanziamento di 200 milioni in termini di competenza e di cassa.
Le spese per il finanziamento dei progetti speciali finalizzati per gli anni
successivi saranno determinati con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare con proprio
decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
ARTICOLO 14
Nel primo anno di attività dell' ICR la Giunta Regionale può mettere
a disposizione dell' ICR stesso un nucleo di dipendenti regionali fissandone
le modalità del distacco.
ARTICOLO 15
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 45, sesto
comma, dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel << Bollettino Ufficiale
>> della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 30 luglio 1981 |
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