LEGGE
REGIONALE N. 39 DEL 26-05-1993
REGIONE VALLE D'AOSTA
Norme per la costituzione del Sistema Informativo Territoriale Regionale (SITR)
Fonte: BOLLETTINO
UFFICIALE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA
N. 25 del 2 giugno 1993
ARTICOLO 1 (Finalità )
1. La Regione Autonoma Valle d' Aosta, al fine di meglio esercitare le funzioni
di programmazione, di gestione e di tutela del territorio regionale ed in applicazione
della legge regionale 29 gennaio 1979, n. 6 (Sistema informativo regionale),
promuove la costituzione del Sistema Informativo Territoriale Regionale, di
seguito denominato SITR favorendo inoltre la realizzazione di sistemi informativi
territoriali locali, omogenei e coordinati, gestiti dagli Enti
locali.
2. Il SITR è finalizzato
alla raccolta ed all' organizzazione su base informatica delle conoscenze necessarie
per le attività di governo e di programmazione del territorio, consentendo
altresì la definizione degli indirizzi della Regione nei settori territoriale
ed ambientale, nonchè il raccordo con le scelte degli Enti locali e con
le politiche di intervento a scala nazionale.
ARTICOLO 2 Indirizzi per la realizzazione del Sistema Informativo Territoriale
Regionale
1. Nello sviluppo delle iniziative per la realizzazione del SITR la Regione
promuove, d' intesa con gli enti locali:
a) lo studio, la progettazione e la realizzazione di sistemi informativi specifici,
lo sviluppo di applicazioni integrate, la creazione di basi di dati e di archivi
informatizzati, nonchè il loro coordinamento nella fase evolutiva e la
manutenzione nella conseguente gestione operativa;
b) lo sviluppo di studi per l' individuazione, la definizione e la strutturazione
di basi informative finalizzate alla programmazione, alla gestione ed alla tutela
del territorio e dell' ambiente, nonchè l' individuazione e la definizione
degli standard tecnici, metodologici ed informatici per la rappresentazione
della realtà territoriale su scala regionale ed infraregionale;
c) la definizione delle intese necessarie tra gli Enti locali e tra questi e
la Regione al fine di favorire e garantire la circolazione e lo scambio delle
informazioni essenziali per lo svolgimento delle attività amministrative
di competenza;
d) la realizzazione del raccordo con gli altri Enti di settore, con le organizzazioni
economiche e sociali, pubbliche e private, per la formazione di conoscenze sul
territorio e l' ambiente di utilità generale;
e) lo sviluppo del rapporto di collaborazione con le Amministrazioni centrali
e periferiche dello Stato al fine di favorire e garantire l' interscambio di
dati tra il SITR ed i sistemi informativi a dimensione sovraregionale e nazionale.
2. In coerenza con la legge regionale 29 gennaio 1979, nº 6, la Regione
indirizza e promuove presso gli Enti locali:
a) lo sviluppo dei relativi sistemi informativi territoriali, la cui realizzazione
è di fondamentale importanza per garantire la qualità dei dati
di interesse del SITR o che sono con questo strettamente pertinenti ed integrabili;
b) la realizzazione di iniziative di formazione professionale e di addestramento
del personale interessato alla gestione ed all' utilizzo del SITR.
ARTICOLO 3 Articolazione
del Sistema Informativo Territoriale Regionale
1. Il SITR si articola a livello di Regione, di Comunità Montana e di
Comune, secondo le disposizioni contenute negli articoli 4, 5 e 6. Ciascun livello,
in modo autonomo sul piano operativo e nell' ambito delle proprie competente,
acquisisce, verifica, aggiorna, elabora ed integra i flussi informativi ed assicura
l' unificazione delle basi informative fondamentali.
ARTICOLO 4 Funzioni
della Regione
1. La Regione esercita le seguenti funzioni:
a) definisce, con il concorso degli Enti locali interessati, l' architettura
del SITR delle basi informative fondamentali e provvede alle azioni di sperimentazione
e di coordinamento tecnico - metodologico ad esse connesse;
b) cura autonomamente la creazione delle basi informative di interesse regionale
ed elabora i dati necessari per la programmazione regionale e per le attività
dei servizi specialistici dell' Amministrazione;
c) provvede alla creazione delle basi di dati ed alle elaborazioni necessarie
per soddisfare le esigenze informative del livello sovraregionale.
ARTICOLO 5 Funzioni
delle Comunità Montane
1. Nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi 3 dicembre 1971, n. 1102 (Nuove
norme per la montagna), 23 marzo 1981, n. 93 (Disposizioni integrative della
legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna),
dagli artt. 28 e 29 della legge 8 giugno 1990, nº 142 (Ordinamento delle
autonomie locali), e dalla legge regionale 2 novembre 1987, n. 91 (Norme concernenti
le Comunità montane), le Comunità montane hanno facoltà
di:
a) realizzare e gestire le basi informative di interesse intercomunale e comprensoriale
nel rispetto degli standard concordati a livello regionale;
b) coordinare e validare le basi informative di interesse del SITR realizzate
a scala comunale in accordo con gli standard concordati a livello regionale.
2. Nel caso in cui le Comunità Montane realizzino le attività
di cui al comma 1, esse assicurano:
a) il collegamento con le strutture di elaborazione operanti a livello regionale,
indirizzando e promuovendo le opportune forme di raccordo informativo ed informatico
tra i Comuni;
b) il ritorno ai Comuni delle elaborazioni riassuntive e di raffronto effettuate
a livello intercomunale e comprensoriale.
3. Per le finalità di cui al comma 1 e anche al fine di snellire i rapporti
con la Regione, la Comunità montana può promuovere intese con
i Comuni della rispettiva zona omogenea.
ARTICOLO 6 Funzioni
dei Comuni e raccordo informativo a scala regionale
1. Il Comune costituisce il livello primario per l' acquisizione delle basi
informative fondamentali, nel rispetto degli
standard concordati a livello regionale.
2. La Regione favorisce la collaborazione tra i Comuni per la realizzazione
di sistemi per la gestione e l' elaborazione di dati territoriali, individuando
di norma nella Comunità montana la sede idonea a tal fine quando l' automazione
non risulti conveniente a livello di singolo Comune.
ARTICOLO 7 Raccordo
con gli Enti Locali per la realizzazione delSistema Informativo Territoriale
Regionale
1. Al fine di istituire un raccordo a livello istituzionale e tecnico - operativo
per l' elaborazione degli indirizzi e dei progetti di realizzazione del SITR
è istituita una commissione di indirizzo e di coordinamento nominata
dalla Giunta regionale e composta da quattro rappresentanti dell' Amministrazione
regionale, due rappresentanti dell' Associazione
dei Presidenti delle Comunità montane, due rappresentanti dell' Associazione
dei Sindaci della Valle d' Aosta e da due tecnici specializzati nel trattamento
informativo di dati territoriali, di cui uno designato dal Servizio elaborazione
dati della Presidenza della Giunta e uno designato d' intesa dagli enti locali.
2. La Giunta regionale, sentito il parere della commissione di cui al comma
1, approva il programma triennale, predisposto dal Servizio elaborazione dati,
per la realizzazione del SITR articolato per sottoprogrammi annuali.
3. La Commissione di indirizzo e di coordinamento determina i parametri in base
ai quali individuare il livello ottimale di automazione, di cui al comma 2 dell'
art. 6.
4. Qualora i componenti della Commissione di indirizzo e di coordinamento non
siano amministratori o dipendenti
dei rispettivi enti, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno
sostenute per partecipare alle riunioni,
se non residenti nel comune di Aosta, nella misura prevista per i dipendenti
regionali
ARTICOLO 8 Interventi
per la realizzazione del SITR presso l' Amministrazione regionale
1. Per la realizzazione ed il funzionamento del SITR all' interno dell' Amministrazione
regionale la Giunta regionale
è autorizzata al finanziamento:
a) delle spese per la definizione e la realizzazione di progetti finalizzati
alla creazione, alla gestione ed alla manutenzione di basi informative fondamentali
per la conoscenza e la gestione del territorio e dell' ambiente a livello regionale,
nonchè degli interventi necessari per soddisfare i fabbisogni informativi
a livello sovraregionale;
b) delle spese per l' acquisizione di strumenti informatici e telematici necessari
per il funzionamento di quanto previsto
dalla lettera a);
c) delle spese per la formazione professionale e l' addestramento del personale
interessato dal SITR;
d) di altre spese, relative all' elaborazione ed alla pubblicazione dei dati,
nonchè finalizzate alla diffusione
dell' informazione ed all' accesso alle basi informative del SITR.
2. Le attività previste dal comma 1 sono promosse e gestite operativamente
dal Servizio Elaborazione Dati della Presidenza della Giunta regionale, in accordo
con quanto espresso da una commissione tecnica permanente, con funzioni di indirizzo
e di coordinamento del SITR nominata con deliberazione della Giunta Regionale
e composta da funzionari dell' Amministrazione Regionale preposti a settori
che hanno competenze in materia di territorio e ambiente.
Per l' espletamento delle proprie funzioni, la commissione può disporre
di apporti professionali specifici reperiti sia all' interno che all' esterno
dell' Amministrazione Regionale.
3. Il Servizio Elaborazione Dati, nel rispetto della normativa vigente, può
avvalersi, per la realizzazione e per l' assistenza tecnica relative alle attività
previste nel comma 1, dell' apporto tecnico di organizzazioni, aziende ed enti,
pubblici e privati, specializzati nella gestione di sistemi informativi territoriali.
Possono inoltre essere attribuiti incarichi specifici di progettazione ed assistenza
tecnica a esperti del settore
ARTICOLO 9 Interventi
per la realizzazione del SITR presso gli Enti locali
1. La Regione, oltre che con la cessione a titolo gratuito agli Enti locali
di sistemi software, o di parti di questi, e di
basi di dati risultanti da propri interventi, concorre nella misura massima
del 70% al finanziamento:
a) degli oneri derivanti da progetti informatici degli Enti locali finalizzati
alla conoscenza, alla creazione ed alla gestione di basi informative territoriali
fondamentali o all' adeguamento di sistemi informativi territoriali già
operanti, in coerenza con gli standard definiti su base regionale ed inerenti
i temi specifici nel comma 2;
b) degli oneri per progetti - pilota di interesse regionale, proposti dagli
Enti locali e finalizzati alla predisposizione di software o alla realizzazione
di sistemi hardware – software e di reti telematiche, purchè contenuti
nel programma di cui al precedente art. 7.
2. I sottosistemi informatici che concorrono a formare il SITR a livello comunale
ed intercomunale, finanziabili
con la presente legge, appartenengono alle aree applicative del territorio e
dell' ambiente e consentono specificatamente la conoscenza e la gestione di:
a) piani comprensoriali;
b) piani urbanistici;
c) piani commerciali;
d) catasto;
e) toponomastica;
f) anagrafe edilizia;
g) pratiche edilizie;
h) reti tecnologiche;
i) cartografia numerica;
l) catasto incendi;
m) viabilità e traffico;
n) lavori pubblici;
o) manutenzione;
p) monitoraggio ambientale;
q) parchi e riserve naturali.
3. La richiesta di finanziamento deve essere inoltrata dagli Enti locali alla
Presidenza della Giunta regionale corredata
della seguente documentazione:
a) piano finanziario dal quale emerga, nel tempo, la disponibilità delle
risorse proprie riservate al progetto;
b) elaborato progettuale contenente:
1) gli obiettivi del progetto ed i risultati che si intendono conseguire, sia
di ordine operativo che gestionale;
2) i sottosistemi di riferimento, specificando le caratteristiche funzionali
dei processi informativi per cui è previsto l' intervento di automazione;
3) le scelte progettuali concernenti la configurazione di sistema, le basi di
dati, le eventuali reti di comunicazione e le specifiche del software applicativo;
4) gli standard di riferimento sia per quanto attiene i sistemi (Hardware e
software) che le basi di dati;
5) le caratteristiche di connettività e di interscambio dati con il SITR;
c) giustificazione dei costi previsti nella fase realizzativa e valutazione
previsionale dei costi nei primi tre anni di esercizio;
d) piano di realizzazione, dettagliato per obiettivi intermedi;
e) piano di addestramento per il personale coinvolto nella gestione e nell'
utilizzo delle procedure automatizzate.
4. La documentazione, insieme con la richiesta di finanziamento, è esaminata
dal Servizio elaborazione dati, che verifica la conformità della richiesta
con quanto disposto dai precedenti commi, la corrispondenza del progetto alle
specifiche concordate a livello regionale, la congruenza dei prezzi esposti
e la coerenza con i piani di cui all' art. 7 e, in caso di mancata rispondenza
del progetto ai suddetti criteri, può richiedere, motivandola, la revisione
o la variazione di parte del progetto.
5. La Giunta regionale, sentito il parere della commissione di cui all' art.
7, delibera in merito al finanziamento del progetto di informatizzazione, Le
funzioni operative di erogazione dei fondi previsti sono svolte dal Servizio
elaborazione dati. L' erogazione dei fondi avviene su presentazione della documentazione
contabile relativa a ciascun stato di avanzamento
ARTICOLO 10 Norme
transitorie
1. Entro 90 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, gli Enti locali
che abbiano già avviato un sistema informativo per la gestione del territorio
in data successiva al 1o gennaio 1992 possono richiedere l' ammissione al finanziamento
previsto all' art. 9.
2. L' ammissione al finanziamento è subordinata a quanto disposto dall'
art. 9. |