LEGGE
REGIONALE N. 28 DEL 16-07-1976
REGIONE VENETO
Formazione della carta tecnica regionale
Fonte: BOLLETTINO
UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO
N. 32 del 19 luglio 1976
ARTICOLO 1
La Regione Veneta, per promuovere un più razionale assetto del proprio
territorio ai fini della programmazione regionale, cura, anche in concorso con
altri Enti pubblici, la redazione, la diffusione e l' aggiornamento della carta
tecnica regionale, nonchè di carte tematiche e di altre elaborazioni
ricavabili da riprese aerofotogrammetriche, con il rispetto delle attribuzioni
degli organi cartografici dello Stato di cui alla legge 2 febbraio 1960, n.
68, e con la osservanza delle norme di cui al regio decreto 22 luglio 1939,
n. 1732.
ARTICOLO 2
La Giunta regionale, sentiti i Comuni, le Province, i Comprensori e le Comunità
Montane territorialmente interessati, individua, previo parere della Commissione
Tecnica Regionale di cui all' art. 8 della legge regionale 10 dicembre 1973,
n. 27, e della competente Commissione consiliare, le parti del territorio regionale
per le quali si ritiene necessario disporre della cartografia e definisce i
relativi rapporti di rappresentazione, stabilendo altresì l' ordine di
priorità nella restituzione cartografica delle riprese aerofotogrammetriche.
Nella formulazione dell' ordine di priorità , si terrà conto,
nell' ambito delle disponibilità di bilancio e per quanto compatibile
con gli indirizzi della programmazione regionale, delle opportunità espresse
formalmente dai Comuni, dalle Province, dai Comprensori e dalle Comunità
Montane in merito alla realizzazione di una corretta pianificazione del proprio
territorio, con particolare riferimento alle esigenze relative all' assolvimento
degli obblighi derivanti dalle vigenti leggi, nonchè degli eventuali
impegni di compartecipazione volontaria alla spesa della restituzione cartografica
che gli Enti sopraindicati ritengano di poter assumere.
ARTICOLO 3
Gli Enti di cui al precedente articolo trasmettono alla Regione la deliberazione
con la quale vengono manifestate le proprie esigenze in ordine alla realizzazione
della cartografia e viene eventualmente assunto l' impegno a sostenere le spese
relative alla restituzione cartografica.
In tale ipotesi i rapporti con gli Enti di cui al precedente articolo sono regolati
da apposite convenzioni approvate con deliberazione della Giunta regionale.
ARTICOLO 4
L' aggiudicazione alle imprese dei lotti territoriali individuati secondo il
programma e le priorità di cui al precedente articolo 2 si svolgerà
a cura della Giunta regionale secondo le procedure previste dalla legislazione
vigente in materia di lavori pubblici.
Il relativo capitolato speciale d' appalto è approvato, sentita la competente
Commissione consiliare, dalla Giunta regionale entro 4 mesi dall' entrata in
vigore della presente legge.
La Giunta regionale può avvalersi di consulenze specializzate per gli
studi preparatori, i controlli, i collaudi e le altre necessità inerenti
alla formazione della carta tecnica regionale.
ARTICOLO 5
I Comuni, le Province, i Comprensori, le Comunità Montane, gli Istituti
Universitari e di ricerca, nonchè altri Enti pubblici possono richiedere
a fini di studio l' uso temporaneo o la cessione delle fotocopie su carta dei
fotogrammi risultanti dalle riprese aerofotogrammetriche.
La Regione accoglie le richieste degli Enti suddetti nel rispetto delle norme
di cui al regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732, e compatibilmente con le proprie
esigenze di utilizzazione delle fotocopie.
La concessione in uso temporaneo è gratuita, mentre la cessione definitiva
è onerosa. In ogni caso le condizioni sono regolate da apposita convenzione,
approvata con deliberazione della Giunta regionale, sulla base del disciplinare
di cui al comma successivo.
Con apposito disciplinare da emanarsi non oltre 6 mesi dall' entrata in vigore
della presente legge, da parte della Giunta regionale, sentita la competente
Commissione consiliare, saranno determinate le condizioni per la concessione
dell' uso temporaneo e la cessione delle copie dei fotogrammi agli Enti ed Istituti
di cui al primo comma.
Il disciplinare determinerà altresì , nel rispetto delle norme
di cui alla legge 2 febbraio 1960, n. 68, le condizioni per la cessione, a chiunque
ne faccia richiesta, dei fogli della carta tecnica regionale ed i relativi prezzi
a titolo di parziale rimborso degli oneri sostenuti dalla Regione, nonché
le modalità per la revisione degli stessi.
Con riferimento al comma precedente, condizioni di privilegio dovranno essere
previste per gli Enti di cui all' art. 2, in misura crescente rispetto al decrescere
della densità di popolazione calcolata a livello comunale.
ARTICOLO 6
In dipendenza delle disposizioni contenute agli artt. 2 e 5 della presente legge,
sarà istituito nello stato di previsione della entrata del Bilancio della
Regione per gli esercizi 1977, 1978, 1979, 1980, apposito capitolo così
denominato: << Proventi derivanti dal concorso nella spesa per la formazione
della Carta Tecnica Regionale >>.
ARTICOLO 7
Agli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge, previsti in complessive
L. 2.900 milioni si fa fronte:
- per l' esercizio 1976: L. 100 milioni mediante riduzione di pari importo del
cap. 7250 (fondo globale per il finanziamento di spese in conto capitale derivanti
da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione - partita: <<
primo finanziamento legge - progetto >>);
- per gli esercizi successivi mediante iscrizione nei relativi bilanci di previsione
dei seguenti stanziamenti coperti con incrementi di entrate derivanti dall'
art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonchè con i proventi introitati
dalla Regione ai sensi degli artt. 2 e 5 della presente legge:
- esercizio 1977: L. 700 milioni;
- esercizio 1978: L. 700 milioni;
- esercizio 1979: L. 700 milioni;
- esercizio 1980: L. 700 milioni.
Le somme non impegnate in un esercizio potranno essere utilizzate in quelli
successivi.
ARTICOLO 8
Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario
1976 sono apportate le seguenti variazioni:
Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario
1976 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione:
- Cap. 7250 (<< Fondo globale per il finanziamento di spese in conto capitale
derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione, partita:
primo finanziamento egge - progetto >>): Lire 100 milioni;
Allo stato di previsione
della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1976 sono apportate le
seguenti variazioni:
OMISSIS
In aumento:
- Cap. 6645 (<< Spese per la formazione della carta tecnica regionale
>>), capitolo di nuova istituzione: Lire 100 milioni.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione Veneta.
Data a Venezia,
addì 16 luglio 1976 |