LEGGE
REGIONALE N. 42 DEL 17-08-1988
REGIONE LIGURIA
Norme in materia di cartografia e conoscenze territoriali nonchè sulla
documentazione da allegare alla richiesta di concessione edilizia
ARTICOLO 1 Finalità
della legge
1. La Regione, al fine della migliore conoscenza ed utilizzazione del territorio
regionale in tutti i suoi aspetti ivi compresi quelli culturali, anche in concorso
con altre Enti pubblici, provvede a:
a) formare la cartografia di base, tecnica e tematica, ai fini delle operazioni
di analisi, progettazione ed esecuzione di interventi sul territorio, codificandola
in un sistema omogeneo di rapporti di riduzione, oltrechè di segno e
simboli per la rappresentazione cartografica, senza limitazione di scala e di
tecnologie di formazione;
b) formare nei Comuni, i cui centri rivestono interesse storico, artistico o
ambientale, rilievi cartografici in scala 1: 500, quali idonei strumenti di
intervento;
c) realizzare rilevamenti di beni culturali monumentali esistenti sul territorio;
d) costituire l' archivio storico cartografico regionale, per la rilevazione
delle principali trasformazioni intervenute, ai fini della conoscenza scientifica
del territorio e degli insediamenti;
e) curare l' archivio cartografico adottando le tecniche più idonee per
la conservazione e la riproduzione;
f) attivare la informatizzazione delle conoscenze geotopocartografiche per la
costituzione di un sistema autonomo di
informazione ed elaborazione relativo ai dati essenziali di uso del suolo e
di infrastrutture del territorio;
g) curare il permanente aggiornamento del sistema cartografico regionale;
h) realizzare i rilevamenti aerofotogrammetrici ai fini del controllo periodico
dell' attività urbanistica ed edilizia di cui all' articolo 23 della
legge 28 febbraio 1985 n. 47;
i) promuovere, realizzare e partecipare a studi e ricerche relative alla conoscenza
del territorio.
2. Tutte le operazioni di cui al primo comma si svolgono nel rispetto delle
vigenti disposizioni in materia di riservatezza militare.
ARTICOLO 2 Acquisizione di dati territoriali
1. L' acquisizione dei dati territoriali può avvenire direttamente, mediante
le riprese aerofotogrammetriche o effettuate con altri sensori remoti o realizzate
con rilevamenti a terra, e indirettamente, attraverso rielaborazioni di dati
già disponibili.
2. Possono essere costituiti osservatori per il monitoraggio permanente delle
trasformazioni delle destinazioni d' uso degli edifici.
ARTICOLO 3 Concorso nella formazione
di cartografie degli Enti locali
1. La Regione concorre alla formazione di cartografie in scala 1: 500, 1: 1000,
1: 2000 nonchè all' aggiornamento di cartografie di altra scala promosse
autonomamente dai Comuni, loro Consorzi e Comunità Montane, attraverso
la realizzazione di riprese aerofotogrammetriche o rilevamenti a terra e l'
effettuazione del collaudo delle relative cartografie.
2. I Comuni, i loro Consorzi e le Comunità Montane trasmettono alla Regione
la deliberazione con la quale viene decisa la realizzazione della nuova cartografia,
conformemente al capitolo - tipo regionale
e assunto l' onere di sostenere le spese relative alla sua formazione, escludendo
le operazioni il cui onere è a carico della Regione ovvero di cui la
Regione deliberi di assumere l' onere stesso.
3. La Giunta regionale definisce il concorso di cui al primo comma e adotta
la convenzione che regola i rapporti con gli enti di cui ai precedenti commi.
4. I Comuni di cui alla lettera b) del primo comma dell' articolo 1, qualora
la Regione non abbia ancora provveduto al rilevamento, possono avvalersi delle
disposizioni di cui ai precedenti commi.
ARTICOLO 4 Rilievi aerofotogrammetrici
per il controllo sull' abusivismo edilizio
1. La Regione provvede ad effettuare e completare, ogni tre anni, i rilevamenti
aerofotogrammetrici di tutto il territorio regionale ai fini del controllo sull'
attività urbanistica ed edilizia.
2. La Regione trasmette periodicamente i rilevamenti effettuati agli enti competenti
all' esercizio del controllo in materia di abusivismo edilizio.
ARTICOLO 5 Documentazione da allegare
alla richiesta di concessione edilizia
1. In relazione agli interventi edilizi ed urbanistici apprezzabili su cartografia
in scala 1: 5000, alla richiesta di concessione edilizia presentata al Comune
deve essere allegato uno stralcio della carta tecnica regionale in scala 1:
5000, nella quale siano rappresentate le opere costituenti oggetto della richiesta
di concessione.
2. Il Comune verifica e accerta la corrispondenza tra il progetto presentato
e la rappresentazione topografica e, entro tre mesi dal rilascio della concessione,
trasmette una copia dello stralcio di cui al primo comma alla Regione per l'
aggiornamento della carta tecnica regionale e una copia all' ente competente
al controllo in materia di abusivismo edilizio.
ARTICOLO 6 Archivio storico cartografico
regionale
1. E' costituito presso il Servizio Pianificazione territoriale della Regione
l' Archivio storico cartografico di cui alla lettera d) del primo comma dell'
articolo 1.
2. Nell' Archivio storico cartografico regionale sono conservati e resi disponibili
per la consultazione, nelle forme e con i limiti di cui all' art. 8, i documenti
fotografici, cartografici e ogni altra informazione relativa al territorio conservata
su supporto cartaceo o magnetico.
3. Sono conservate, in particolare, copie datate e autenticate di ogni successivo
stato della carta tecnica regionale, come aggiornata ai sensi della lettera
g) del primo comma dell' articolo 1.
ARTICOLO 7 Compiti degli Enti locali
1. I Comuni e le Province sono tenuti a trasmettere all' Archivio storico regionale
di cui all' articolo 6 una copia dei documenti cartografici di interesse scientifico.
A tal fine i Comuni e le Province predispongono, entro due anni dall' entrata
in vigore della presente legge, un completo inventario del materiale cartografico
concernente il territorio e gli insediamenti urbani, contenuto negli archivi
e nelle collezioni pubbliche e private e lo trasmettono alla Regione.
ARTICOLO 8 Diffusione e accesso ai
documenti cartografici
1. La Regione, nei limiti di cui al secondo comma dell' articolo 1, cura e promuove
la diffusione e la conoscenza dei documenti cartografici, siano essi in forma
fotografica e cartografica o in forma di dati numerici.
2. La diffusione di cui al comma precedente avviene mediante l' accesso alla
consultazione e mediante la cessione a titolo gratuito o oneroso di copia dei
documenti.
3. I prezzi relativi alla cessione a titolo oneroso sono da intendersi quale
parziale rimborso delle spese relative al servizio e alla riproduzione.
ARTICOLO 9 Norme finali
1. Entro sei mesi dall' entrata in vigore dellapresente legge la Regione adotta
un regolamento per determinare le condizioni per la diffusione delle conoscenze
territoriali e, in particolare, le modalità di accesso alle conoscenze
medesime e le modalità di cessione di copia dei documenti.
2. Fino alla adozione del regolamento di cui al primo comma continua ad applicarsi
il regolamento regionale 28 giugno 1975 n. 4.
3. Le leggi regionali 29 novembre 1974 << Formazione della Carta tecnica
regionale >> e 26 giugno 1978 n. 29 << Modifica e rifinanziamento
della legge regionale 29 novembre 1974 n. 40 relativa alla Carta tecnicaregionale
>> sono abrogate.
ARTICOLO 10 Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante:
1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante:
a) gli stanziamenti in termini di competenza e di cassa iscritti al capitolo
1100 << Spese per la formazione della carta tecnica regionale >>
del bilancio per l' anno finanziario 1988, per gli interventi di cui agli articoli
1 e 3;
OMISSIS
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della
presente legge si provvede mediante:
OMISSIS
b) il prelevamento di L. 100.000.000 in termini di competenza e di cassa, dal
capitolo 9020 << Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da
provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori
programmi di sviluppo >> dello stato di previsione della spesa del bilancio
per l' anno finanziario 1988 ed istituzione nel medesimo stato di previsione
del capitolo 1110 << Spese per la realizzazione di rilevamenti aerofotogrammetrici
anche volti al controllo periodico delle attività urbanistiche >>
con lo stanziamento di Lº 100.000.000 in termini di competenza e di cassa,
per gli interventi di cui all' articolo 4.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
3. I proventi di cui all' articolo 8 della presente legge sono introitati sul
capitolo 2315 << Proventi per cessione di copie dei fotogrammi e ortofoto
delle riprese aeree e della cartografia tecnica e termatica regionale
nonchè per la cessione onerosa del materiale connesso al piano territoriale
di coordinamento del paesaggio >> dello stato di previsione dell' entrata
del bilancio regionale.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Liguria.
Data a Genova, addì 17 agosto 1988 |