LEGGE
REGIONALE N. 59 DEL 29-10-1979
REGIONE UMBRIA
Formazione di cartografia regionale
Fonte: BOLLETTINO
UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
N. 54 del 31 ottobre 1979
ARTICOLO 1 Finalità
La Regione si dota di una cartografia plano – altimetrica per soddisfare
le esigenze connesse alla conoscenza, allo studio e alla pianificazione del
territorio
regionale. A tale fine la Regione dispone la esecuzione di riprese aerofotografiche
necessarie alla restituzione cartografica e di riprese aeree speciali per studi
scientifici
relativi a ricerche di carattere fisico, geormorfologico, e di geografia agroforestale
e antropica.
I soggetti incaricati, che procederanno all' esecuzione dei lavori, sono tenuti
al rigoroso rispetto delle attribuzioni degli organi cartografici dello Stato,
di cui alla legge 2 febbraio 1960, n. 68, ed alla osservanza delle vigenti leggi
statali che disciplinano l' esecuzione e la diffusione dei rilevamenti aerofotogrammetrici,
aerofotocinematografici e aerofotografici di cui al RD 22 luglio 1939, n. 1732.
ARTICOLO 2 Cartografia
a piccola e media scala.
La Regione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia, utilizza
la cartografia ufficiale
dello Stato compresa tra le scale 1: 200.000 e 1: 25.000, adattandola alle esigenze
di conoscenza, studio e pianificazione del territorio regionale.
ARTICOLO 3 Cartografia
e grande scala carta tecnica regionale.
La Regione si dota di una cartografia plano – altimetrica a scala 1: 10.000
e 1: 5.000 denominata << Cartografia tecnica regionale >>.
La carta tecnica a scala 1: 10.000 riguarda l' intero territorio regionale ed
è formata per lotti successivi, preferibilmente coincidenti con gli ambiti
comprensoriali.
La carta tecnica a scala 1: 5.000 è formata limitatamente alle zone ove
si evidenziano necessità di interventi di particolare interesse. Alla
formazione di tale carta la Regione provvede direttamente o tramite gli enti
interessati, ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 5 e 6.
ARTICOLO 4 Cartografia
a grandissima scala.
Alla formazione della cartografia a scala maggiore di 1: 5.000, prevalentemente
destinata alla formazione di progetti speciali o di piani particolareggiati,
provvede direttamente l' ente interessato.
Nella ipotesi di cui al precedente comma la Regione cede gratuitamente all'
Ente interessato il materiale aerofotografico disponibile, necessario alla restituzione
cartografica, con l' impegno dell' Ente richiedente a cedere gratuitamente alla
Regione un controtipo su supporto trasparente indeformabile della cartografia
prodotta.
Qualora si evidenzino necessità di interventi di interesse generale,
la Regione provvede direttamente o in collaborazione con gli enti interessati
sulla base di apposita convenzione.
ARTICOLO 5 Concorso
della Regione per la realizzazionedella Carta tecnica regionale a scala 1: 5.000.
I Comuni e loro consorzi, le Comunità montane, le Province, gli Istituti
universitari e di ricerca e gli altri enti pubblici non territoriali operanti
nella regione, che intendano realizzare la carta tecnica a scala 1: 5.000 possono
presentare apposita richiesta alla Regione specificando le necessità
e indicando la zona interessata.
La Giunta regionale, compatibilmente con le proprie disponibilità finanziarie,
valutate le necessità indicate dall' Ente richiedente, dispone il concorso
alla realizzazione della carta sotto forma di:
a) cessione gratuita del materiale aerofotografico disponibile, necessario alla
restituzione cartografica;
b) contributo finanziario fino ad un massimo del cinquanta per cento della spesa
ritenuta ammissibile.
ARTICOLO 6 Modalità
per la concessione ed erogazione dei contributi.
La Giunta regionale delibera sulla richiesta dell' Ente interessato e stabilisce
il contributo finanziario sulla spesa ritenuta ammissibile. Con il medesimo
provvedimento fissa le modalità tecniche di esecuzione in base ad apposito
capitolato approvato dalla stessa.
Il materiale aerofotografico necessario alla restituzione cartografica è
consegnato all' ente interessato dietro presentazione dell' atto di affidamento
dei lavori.
L' erogazione del contributo finanziario è disposta dalla Giunta regionale,
per singoli stati d' avanzamento, su richiesta dell' ente interessato ed a seguito
di esito positivo della verifica tecnica effettuata da un collaudatore nominato
dalla Giunta regionale. La spesa del collaudo è a carico della Regione.
All' atto della erogazione finale del contributo finanziario l' ente è
obbligato a consegnare alla Regione i seguenti elaborati e documenti tecnici:
a) un controtipo fotoinciso su supporto trasparente indeformabile di tutti gli
originali della cartografia prodotta;
b) un elioriproducibile su supporto poliestere leggero, ottenuto per contatto
e una copia eliografica di tutti gli originali della cartografia prodotta;
c) gli altri documenti ed elaborati tecnici indicati nel provvedimento di ammissione
al contributo.
ARTICOLO 7 Archivio
e distribuzione del materiale aerofotografico e cartografico.
La Giunta regionale tramite il proprio servizio cartografico cura, oltre agli
adempimenti tecnico – amministrativi per la formazione della cartografia,
la raccolta e l' archiviazione del materiale aerofotografico e cartografico;
gestisce la riproduzione di copie e la loro distribuzione ai vari uffici della
Regione ed agli altri enti e soggetti che ne facciano richiesta e fornisce assistenza
e indirizzo tecnico agli enti interessati a problemi cartografici.
La concessione dell' uso temporaneo dei fotogrammi aerei e la cessione del materiale
aerofotografico e cartografico, nel rispetto delle vigenti norme di legge in
materia, è disposta dalla Giunta regionale sulla base di apposito disciplinare,
dalla medesima adottato, che fissa altresì la misura del rimborso della
spesa per i diversi tipi di materiale.
ARTICOLO 8 Norma
finanziaria.
Per l' attuazione della presente legge è autorizzata, per l' anno 1979,
la spesa di lire 200 milioni da iscrivere al cap. 5805( TTI - Se. 10 - rubr.
50 - cat. 4 - tipo 1.1. - sett. 24), di nuova istituzione, denominato <<
Spese per la formazione di cartografia regionale >>. All' onere suddetto
sarà fatto fronte con la disponibilità del fondo globale iscritto
al cap. 6120 del bilancio per l' esercizio 1979, elenco n. 2 allegato al bilancio
- n. d' ordine 2). A detto bilancio sono, pertanto, apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
In aumento
- Cap. 5805 Competenza L. 200.000.000 Cassa L. 100.000.000
In diminuzione
- Cap. 6120 Competenza L. 200.000.000 Cassa L. 100.000.000
Per gli anni dal 1980 in poi l' entità della spesa per le finalità
previste dalla presente legge sarà determinata con la legge annuale di
bilancio in relazione agli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale della
Regione (primo settore - terzo programma - Cartografia).
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione dell' Umbria.
Data a Perugia,
addì 29 ottobre 1979
La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale in data 12
luglio 1979 (atto n. 1270) e in data 1 ottobre 1979 (atto n. 1321) ed è
stata vistata dal Commissario del Governo il 27 ottobre 1979. |