LEGGE
REGIONALE N. 38 DEL 22-12-1999
REGIONE LAZIO
Norme sul governo del territorio
Fonte: BOLLETTINO
UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO
N. 36 del 30 dicembre 1999
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 7
(Stralcio)
ARTICOLO 17 (Sistema
informativo territoriale regionale)
1. E' istituito il sistema informativo territoriale regionale (SITR), quale
rete informatica unica per tutto il territorio
regionale.
2. Il SITR contiene dati ed informazioni finalizzate alla conoscenza sistematica
degli aspetti fisici e socio-economici del territorio, della pianificazione
territoriale e della programmazione regionale e locale.
3. Per i fini di cui al comma 2 la Regione concorda, con gli enti locali e con
gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di pianificazione
territoriale, condizioni e modalità per lo scambio e l'integrazione di
dati ed informazioni, nonché per il collegamento dei rispettivi sistemi
informativi al fine di creare una rete unificata.
4. Il SITR è gestito, ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 25/1996 e successive
modificazioni, da un ufficio ausiliario costituito secondo quanto previsto dall'articolo
11 della citata legge che, in coordinamento con il sistema informativo territoriale
regionale per l’ambiente (SIRA) provvede, inoltre, alla redazione della
carta tecnica regionale di cui al titolo II della legge regionale 18 dicembre
1978, n. 72, che costituisce anche riferimento cartografico per l’individuazione
dei beni di cui all’articolo 1 della l. 431/1985. |