LEGGE
REGIONALE N. 60 DEL 3-08-1988
REGIONE ABRUZZO
Norma per l' impiego, la conservazione e la manutenzione del sistema informativo
territoriale regionale
Fonte: BOLLETTINO
UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO
N. 23 del 9 settembre 1988
ARTICOLO 1 (Finalità
della norma)
La Regione provvede alla formazione, alla conservazione ed alla manutenzione
del sistema informativo territoriale attraverso banche dati, curandone anche
l' accesso e la divulgazione.
La Regione, nell' ambito del proprio sistema informativo, provvede altresì
alla formazione, alla manutenzione ed alla diffusione della ortofotocarta regionale
e delle altre cartografie tecniche, tematiche e derivate, da essa stessa prodotte
o ad essa affidate.
ARTICOLO 2 (Collegamenti con altri
enti)
Per gli adempimenti conseguenti a quanto previsto nel precedente art. 1, la
Giunta regionale, mediante il Servizio informatica per le funzioni e gli altri
settori competenti, stabilisce collegamenti con enti pubblici che operano nel
campo dei sistemi informativi territoriali.
Le forme di collaborazione possono essere disciplinate anche con la stipulazione
di convenzioni.
ARTICOLO 3 (Competenze della Giunta
regionale)
La Giunta regionale è autorizzata a:
1) riprodurre su supporto cartaceo o magnetico le informazioni facenti parte
del sistema informativo territoriale;
2) produrre output grafici;
3) provvedere alla stampa di cartofotocarta regionale;
4) provvedere alla stampa di cartografie tecniche e tematiche prodotte dalla
Regione o ad essa affidate;
5) di riprodurre o far riprodurre copie positive di fotogrammi e di elaborazioni
fotografiche.
La Giunta regionale è altresì autorizzata a curare direttamente
la vendita degli elaborati di cui sopra e la distribuzione gratuita agli aventi
diritto secondo le indicazioni di cui agli articoli seguenti.
ARTICOLO 4 (Diffusione delle informazioni)
La Giunta regionale è autorizzata, fatte salve le riserve di legge, a
consentire l' accesso gratuito alle informazioni del sistema informativo territoriale
ai seguenti Enti: Province, Comuni, Comunità Montane, ULSS, Consorzi
di Bonifica ed altri Enti pubblici interessati alla gestione del territorio
limitatamente alle zone di rispettiva competenza.
La Giunta regionale è altresì autorizzata a distribuire gratuitamente
cinque copie della ortofotocarta regionale, limitatamente alla porzione di territorio
di loro pertinenza, agli enti di cui al capoverso precedente.
La fornitura gratuita di elaborati necessari agli uffici della Giunta regionale
dovrà essere di volta in volta autorizzata dal componente della Giunta
preposto al servizio informatica per le funzioni o suo delegato.
Allo scopo di favorire la conservazione e l' accesso alle informazioni territoriali,
il Servizio Informatica per le funzioni è autorizzato ad acquisire copie
originali degli studi sul territorio o della ulteriore documentazione di cui
agli articoli precedenti.
Tale materiale andrà depositato presso la cartoteca, fototeca e banca
dati regionali dell' Ufficio Informazioni Territoriali e Cartografiche.
ARTICOLO 5 (Cessione dei prodotti
del sistema informativo territoriale)
I proventi della vendita dei prodotti precedentemente menzionati vanno introitati
in un apposito capitolo dello stato di previsione dell' entrata del bilancio
regionale.
I prezzi di vendita per i materiali disponibili e le modalità di cessione
sono stabiliti dal Consiglio regionale. Essi sono aggiornati annualmente dalla
Giunta regionale sulla base delle variazioni accertate dall' ISTAT, dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi, con arrotondamento
alle mille lire.
Il Consiglio regionale, salvo quanto previsto dal secondo comma del precedente
art. 4, applica prezzi ridotti per le seguenti categorie di acquirenti: enti
pubblici comunque operanti sul territorio regionale, università degli
studi, scuole di ogni ordine e grado, studenti.
ARTICOLO 6 (Cessione della cartografia
prodotta da enti vari e dalla ex Cassa per il Mezzogiorno)
La Giunta regionale è autorizzata alla vendita della cartografia prodotta
da enti pubblici vari, compresa l' agenzia di cui alla legge 64/ 85, secondo
le convenzioni stipulate con gli enti interessati.
ARTICOLO 7 (Utilizzazione dei proventi)
Le somme riscosse per effetto degli artt. 5 e 6 della presente legge sono utilizzate
per far fronte alle spese necessarie per la conservazione, l' aggiornamento,
la stampa e la sovrastampa delle cartografie regionali e per gli aggiornamenti
previsti dalle convenzioni stipulate con gli altri enti.
ARTICOLO 8 (Rapporti con altri enti)
Allo scopo di garantire il costante aggiornamento del sistema informativo territoriale
per evitarne l' obsolescenza ed al fine di svolgere una adeguata azione di collegamento
nell' ambito della Regione e tra i vari enti regionali e sub - regionali interessati
alla gestione del territorio, il servizio informatica per le funzioni e gli
altri settori competenti sono tenuti a prestare la loro collaborazione per lo
studio di interventi operativi sia cartografici che informativi comunque posti
in essere, anche per fini di necessario coordinamento.
ARTICOLO 9 (Struttura amministrativa)
Con successivo provvedimento si provvederà alle necessarie modifiche
della struttura amministrativa regionale per adeguarla alle esigenze organizzative
e funzionali conseguenti ai compiti di cui alla presente legge.
ARTICOLO 10 (Norma finanziaria)
All' onere derivante dall' applicazione della presente legge, valutato, per
l' anno 1988, in L. 30.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni,
in termine di competenza e cassa, nel bilancio di previsione per il medesimo
esercizio:
OMISSIS
ARTICOLO 11
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente Legge Regionale sarà pubblicata nel << Bollettino Ufficiale
della Regione >>.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Abruzzo.
Data a L' Aquila, addì 3 agosto 1988.
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