LEGGE
REGIONALE N.16 DEL 22-12-2004
REGIONE CAMPANIA
Norme sul governo del territorio
Fonte: BOLLETTINO
UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA
N. 65
del 28 dicembre 2004
SUPPLEMENTO
(Stralcio)
ARTICOLO 17
Sistema informativo territoriale
1. E’ istituito presso l’area generale di coordinamento governo
del territorio della giunta regionale il sistema informativo territoriale -Sit-
che, nell’osservanza delle responsabilità e delle competenze rimesse
alle singole strutture regionali, ha i seguenti compiti:
a) acquisire e fornire gli elementi conoscitivi indispensabili per le scelte
di programmazione territoriale generale e settoriale;
b) acquisire e fornire le informazioni a supporto di studi scientifici e ricerche
a carattere fisico, geomorfologico, pedologico, agroforestale, antropico, urbanistico,
paesaggistico-ambientale e, in generale, di uso del suolo;
c) realizzare una banca dati relazionale;
d) realizzare il repertorio cartografico ed aerofotografico regionale, previa
ricognizione della dotazione cartografica ed aerofotografia esistente presso
le strutture regionali e gli enti locali;
e) predisporre ed aggiornare la carta unica del territorio, nella quale sono
recepite le prescrizioni relative alla regolazione dell’uso del suolo
e delle sue risorse e i vincoli territoriali, paesaggistici ed ambientali, che
derivano dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e dalle
loro varianti o da previsioni legislative;
f) curare e sviluppare l’interscambio dei dati tra i settori regionali,
gli enti locali e gli altri enti pubblici;
g) provvedere all’aggiornamento e alla diffusione delle specifiche comuni
per la produzione cartografica e la gestione degli archivi dei sistemi informativi
territoriali.
2. Il Sit è realizzato ed aggiornato anche attraverso il concorso di
enti pubblici o di loro consorzi e di società di ricerca a prevalente
capitale pubblico.
3. L’area generale di coordinamento governo del territorio della giunta
regionale assicura il libero accesso ai dati del Sit.
4. E’ rimessa alla giunta regionale l’adozione dei criteri e delle
modalità, anche organizzative, per l’attuazione delle finalità
di cui ai commi 1, 2 e 3, e per la partecipazione regionale alla produzione
cartografica degli enti locali.
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