LEGGE
REGIONALE N. 19 DEL 16-04-2002
REGIONE CALABRIA
Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della
Calabria
Fonte: BOLLETTINO
UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA
N. 7
del 16 aprile 2002
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
N. 3 del 23-04-2002
(Stralcio)
ARTICOLO 8
TESTO MODIFICATO da
Legge Regionale CALABRIA Numero 23 del 2002 Art. 6
Sistema informativo territoriale
e Osservatorio delle
trasformazioni territoriali (S.I.T.O.)
1. E' istituito presso l'Assessorato
Urbanistica e Ambiente della Regione il Sistema Informativo Territoriale e l'Osservatorio
delle trasformazioni territoriali (S.I.T.O.). In esso confluiscono tutti gli
atti di pianificazione, le informazioni cartografiche realizzate degli Enti
ed Organismi regionali e sub-regionali e le
risorse a tale scopo destinate.
2. Il S.I.T.O. costituisce lo strumento
conoscitivo di base per la definizione delle strategie e degli atti di governo
del territorio, ivi compresa l'allocazione in quest'ultimo delle risorse, per
la verifica dei loro effetti.
3. Il S.I.T.O.:
a) cura la realizzazione della cartografia di base regionale e delinea norme
e criteri per la formazione della cartografia tematica informatizzata;
b) approfondisce e diffonde la conoscenza delle risorse e delle trasformazioni
del territorio regionale;
c) fornisce ai soggetti competenti per la programmazione economica ed alla pianificazione
territoriale ed urbanistica le informazioni necessarie per la redazione, la
verifica e l'adeguamento dei diversi strumenti, comprese le informazioni riguardanti
i progetti d'intervento finanziati e/o cofinanziati dall'Unione, dello Stato
e delle altre regioni;
d) registra gli effetti indotti dall'applicazione delle normative e dall'azione
di trasformazione del territorio;
e) sviluppa e coordina i flussi informativi tra gli enti titolari dell'informazione
territoriale presenti nella regione nonché elabora quelli contenuti nella
banca dati sui centri storici calabresi (O.Re.S.Te.); i flussi ed i dati suddetti
vengono costantemente implementati dalle informazioni trasmesse dalle Amministrazioni
Comunali e dagli altri enti titolari di potestà urbanistica concernenti
il rilascio dei permessi di costruire e di altri atti abilitativi rilevanti
ai fini del presente articolo; a tal fine il S.I.T.O. si implementa di un sistema
di
collegamento costante con gli sportelli unici per l'edilizia istituiti presso
le Province ed i Comuni ai sensi dell'art. 71;
f) predispone criteri, requisiti e metodi di misurazione dell'efficienza e dell'efficacia
delle procedure di allocazione delle risorse nel territorio e degli strumenti
urbanistici, nonché delle loro interrelazioni e modalità di attuazione,
anche ai fini dell'attività normativa di indirizzo e di coordinamento
della
Regione e degli enti locali;
g) favorisce la conoscenza dei dati relativi ad esperienze rilevanti realizzate
nell'Unione, nella Repubblica e nella Regione riguardanti le metodologie tecniche
e i risultati ottenuti nella pianificazione e gestione del territorio;
h) stabilisce collegamenti con i corrispondenti servizi informativi dell'Unione,
della Repubblica e delle altre Regioni;
i) promuove servizi di informazione al cittadino.
4. Il S.I.T.O. realizza, altresì,
annualmente:
a) il programma regionale delle attività in ordine alle procedure di
allocazione delle risorse, agli strumenti conoscitivi e di controllo di queste
sul piano territoriale con le connesse rilevazioni cartografiche;
b) la sintesi informativa in ordine alle trasformazioni territoriali regionali
e al relativo contesto geo-economico.
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