LEGGE
REGIONALE N. 71 DEL 27-12-1978
REGIONE SICILIA
Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della
Regione siciliana in materia urbanistica
Fonte: BOLLETTINO
UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA
N. 57
del 30 dicembre 1978
(Stralcio)
ARTICOLO 69
Norme per la pianificazione regionale
Al fine di dotare l' Amministrazione regionale degli strumenti operativi di
conoscenza del territorio e dell'ambiente per un aggiornamento continuo nel
quadro delle pertinenti iniziative di programmazione, l' Assessore regionale
per il territorio e l' ambiente è autorizzato a stipulare convenzioni
con enti di ricerca di importanza nazionale, con istituzioni universitarie,
società ed enti privati altamente specializzati.
Tali convenzioni, una volta perfezionate, sono comunicate alla competente Commissione
legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.
Le convenzioni devono consentire altresì la realizzazione di un sistema
informativo territoriale e ambientale per il rilevamento, coordinamento e programmazione
della fotocartografia del territorio regionale.
I comuni, prima di deliberare eventuali spese per il rilevamento aerofotogrammetrico
ai fini della formazione dei propri strumenti urbanistici, sono tenuti a richiedere
all' Assessorato regionale del territorio e dell' ambiente il materiale esistente
presso lo stesso e per i medesimi fini.
L' Assessorato regionale del territorio e dell' ambiente fornisce, altresì
, direttamente, ai comuni che ne facciano richiesta, le fotografie aeree aggionate
del loro territorio.
Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa
complessiva di lire 3.500 milioni, ripartita negli esercizi finanziari 1979
e 1980.
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