LEGGE
REGIONALE N. 28 DEL 8-07-1993
REGIONE SARDEGNA
Interventi in materia urbanistica
Fonte: BOLLETTINO
UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA
N. 27 del 15 luglio 1993
ARTICOLO 1 Sistema informativo per la pianificazione territoriale
1. Le disponibilità contenute nel capitolo 04161/ 06 possono essere utilizzate
anche per la:
a) predisposizione del materiale cartografico di base per la pianificazione
territoriale, anche mediante rilievi aerofotogrammetrici;
b) predisposizione della cartografia tecnica e tematica di interesse regionale,
anche con l' utilizzo di nuove tecnologie e l' aggiornamento della cartografia
esistente;
c) riproduzione della cartografia da fornire agli enti locali, per la redazione
degli strumenti urbanistici di competenza comunale.
2. Le relative spese sono valutate in lire 3.000.000.000 per l' anno 1993 e
in lire 2.000.000.000 per gli anni 1994- 1995.
ARTICOLO 2 Contributi ai Comuni
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai Comuni negli
anni 1993- 1994 contributi per la redazione dei Piani Urbanistici Comunali
in adeguamento ai Piani Territoriali Paesistici nella misura massima del 90
per cento della spesa ritenuta ammissibile.
2. La spesa per l' attuazione del presente articolo è determinata in
complessive lire 25.000.000.000 in ragione di lire 12.500.000.000 per ciascuno
degli anni 1993 e 1994 (cap. 04159/ 05).
ARTICOLO 3 Laboratori per il recupero
dei centri storici
1. Per il perseguimento delle finalità indicate al comma 2 dell' articolo
7 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, la Giunta regionale, su proposta
dell' Assessore competente in materia urbanistica, può attivare convenzioni
con le Università della Sardegna e con professionisti ed esperti in materia
urbanistica, edilizia e recupero dei centri storici.
2. Gli oneri possono, altresì , ricomprendere quelli relativi alle indagini,
censimento e catalogazione dei centri storici, nonchè all' acquisizione
del materiale di base strumentale alla predisposizione dei progetti di settore
e tecnologie d' intervento funzionali al recupero delle strutture edilizie e
infrastrutturali dei relativi abitati.
3. Le spese derivanti dall' applicazione del presente articolo sono valutate
in lire 1.000.000.000 per l' anno 1993, in lire 1.500.000.000 per l' anno 1994
ed in lire 2.000.000.000 per l' anno 1995 (cap. 04159/ 06).
ARTICOLO 4 Piani di assetto organizzativo
dei litorali
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, previa deliberazione
della Giunta regionale su proposta dell' Assessore degli enti locali, finanze
ed urbanistica, a ciascuna delle Amministrazioni provinciali della Sardegna,
per l' anno 1993 un contributo di lire 500.000.000. Tale contributo è
finalizzato all' esplicazione delle funzioni pianificatorie previste dall' articolo
16 della legge regionale n. 45 del 1989, con particolare riferimento alla predisposizione
di strumenti di coordinamento delle previsioni degli enti locali per la pianificazione
dell' assetto organizzativo del litorale, ai fini della più ampia e corretta
fruibilità dello stesso.
2. Le spese derivanti dall' applicazione del presente articolo sono valutate
in lire 2.000.000.000 per l' anno 1993 (cap. 04159/ 07).
ARTICOLO 5 Copertura finanziaria
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